Fondo INPS Gestione Separata


La contribuzione previdenziale

La legge Dini (335/95) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un Fondo di Gestione Separata presso l’Inps per i lavoratori che esercitano per professione abituale, ma non esclusiva, l’attività di lavoro autonomo (comma 1, art. 53 del Tuir – testo unico imposte sui redditi), per i collaboratori coordinati e continuativi (comma 1, lett. c-bis, art. 50 del Tuir) e dopo il D. Lgs. n. 276/03 anche per le collaborazioni a progetto.

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al fondo della Gestione Separata le collaborazioni occasionali (lavoro autonomo occasionale) con reddito complessivo non superiore a 5.000 euro annui. Oltre tale cifra scatta l’obbligatorietà del contributo.

Chi deve iscriversi al Fondo Gestione Separata Inps

L’obbligo di iscrizione al fondo nel tempo è stato esteso ad una serie di figure e tipologie contrattuali sempre maggiori.
Attualmente tale obbligo è previsto per:

– i prestatori d’opera non iscritti ad altre casse previdenziali e i liberi professionisti che svolgono attività che esulano da quella per cui sono iscritti alla cassa professionale di appartenenza;

– i collaboratori coordinati e continuativi;

– i collaboratori coordinati e continuativi occasionali (mini co.co.co.);

– i lavoratori autonomi occasionali (nel caso di reddito annuo superiore a 5000 euro);

– i collaboratori a progetto;

– gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

Hanno inoltre l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata Inps anche:

– i percettori di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero erogati a favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica, scuole di specializzazione per le professioni forensi, scuole di specializzazione per insegnanti di scuola secondaria, dottorato di ricerca;

– gli assegnatari di borse di studio relative a dottorati di ricerca;

– gli assegnisti di ricerca;

– i prestatori di lavoro accessorio (voucher); Per i prestatori di lavoro accessorio la contribuzione versata alla Gestione Separata Inps (13% del valore nominale del buono) è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità e assegno al nucleo familiare.

Sono inoltre tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata Inps anche amministratori, sindaci e revisori di società, e i partecipanti a collegi e commissioni.

Quando, come e dove ci si iscrive al fondo Gestione Separata Inps

L’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata va eseguito entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa o dalla comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio o dell’assegno d’incentivazione da parte dell’ente erogatore.
Il lavoratore interessato dovrà indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, la data di inizio dell’attività e i dati del committente. La sede competente è quella del territorio dove è ubicato il committente.
Nel caso di attività professionale la domanda deve essere presentata alla sede Inps in cui risiede il professionista.

Viene data, comunque, la possibilità di presentare la domanda in qualsiasi sede Inps se ciò è più comodo per gli interessati.

A partire dal 1° giugno 2011 la presentazione della domanda di iscrizione alla Gestione Separata Inps dovrà avvenire esclusivamente attraverso canali telematici. In particolare sarà possibile iscriversi con le seguenti modalità:

– via web attraverso il sito dell’Inps (www.inps.it) nella sezione “Servizi on line”, mediante procedura con PIN OnLine oppure con accesso senza autenticazione;

– attraverso il contact center Inps al numero verde 803164 (sia tramite PIN che senza PIN);

– attraverso i soggetti intermediari dell’Inps (in quest’ultimo caso suggeriamo di rivolgersi ad una sede del CAF UGL).

Quando è possibile chiudere la propria posizione Inps

La cancellazione, ad opera dell’iscritto, non consente accrediti successivi.
La cancellazione non è un obbligo: non è dettata da norma, ma è una facoltà che l’Inps ha previsto entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività.
Successivamente alla cancellazione è possibile iscriversi nuovamente alla Gestione Separata Inps qualora vengano instaurati nuovi rapporti di collaborazione.

Quando è possibile chiedere la restituzione dei contributi versati

Il rimborso dei contributi versati può essere richiesto solo in alcuni casi ben definiti:

– versamenti superiori al massimale (per il 2014 pari a 100.123,00 euro);

– versamenti a titolo di acconto superiore a quanto realmente dovuto.

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